STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AGILITY CLUB LA BORA

 

 

TITOLO I

Denominazione – sede

 

Articolo 1

 

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto

dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Agility Club La Bora, associazione   senza finalità   di lucro, che riunisce tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente statuto.

 

L’Associazione ha sede in Trieste (TS)

 

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia.

 

TITOLO II

Scopo – Oggetto

Articolo 2

 

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

 

Essa non ha fini di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici e si propone di offrire ai soci idonei ed efficienti servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

 

Articolo 3

 

Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l’Associazione si propone di esercitare in via stabile e principale l’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e all’attività sportiva dilettantistica; potrà operare nei seguenti ambiti di attività:

 

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
  2. promuovere l’attività sportiva dilettantistica cinofila in tutte le sue discipline;
  3. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  4. gestire immobili e impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
  5. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  6. partecipare all’approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimenti di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
  7. gestire e promuovere corsi di istruzione tecnico-professionale, qualificazione, perfezionamento e coordinamento per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive anche in collaborazione con gli Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
  8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei

 

Inoltre, l’associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

 

  • allestire e gestire punti di ristoro, bar e attività similari collegati a propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive e ricreative;
  • effettuare raccolte pubbliche occasionale di fondi;
  • esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti;
  • svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo

 

Nei limiti previsti dall’articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà

dell’associazione svolgere attività secondaria e strumentale, deliberata dal Consiglio Direttivo, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati.

 

 

 

 

 

TITOLO III

Soci

 

Articolo 4

 

Il numero dei soci è illimitato.

 

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

 

Articolo 5

 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, dell’Associazione, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.

All’atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica   di socio, che sarà intrasmissibile per atto tra i vivi.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Articolo 6

 

La qualifica di socio dà diritto:

 

  • a partecipare a tutte le attività promosse dall’associazione;
  • a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi d

 

I soci sono tenuti:

 

  • all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • al pagamento della quota

 

Articolo 7

 

I soci sono tenuti a versare una quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

 

 

 

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

 
 

 

Articolo 8

 

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

 

Articolo 9

 

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottatee dagli organi dell’Associazione;
  2. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione

 

L‘esclusione diventa operante nel libro soci.

 

Articolo 10

 

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) delI’Art.9, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

 

TITOLO V

Fondo Comune

 

Articolo 11

 

L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

 

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni;
  4. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso Io svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo anche di natura

 

Il fondo comune, costituito — a titolo esemplificativo e non esaustivo — da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

 

Esercizio Sociale

Articolo 12

 

L’esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  Entro tre mesi dalla chiusura dell‘esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dell’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO VI

Organi dell’Associazione

 

Articolo 13

 

Sono organi dell’Associazione:

 

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente.

 

 

Assemblee

Articolo 14

 

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dove si svolgono le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione può avvenire mediante comunicato ai singoli soci mediante o pubblicazione sul giornale associativo, o invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

 

Articolo 15

 

L’assemblea ordinaria:

 

  1. approva il bilancio consuntivo;
  2. procede alla nomina delle cariche sociali;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
  4. approva gli eventuali

 

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo Io ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

 

Articolo 16

 

Nelle assemblee — ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.

In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei veti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.

 

Articolo 17

 

L’assemblea è straordinaria quando sì riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

 

Articolo 18

 

L‘assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall‘assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’assemblea.

 

 

Consiglio Direttivo

 

Articolo 19

 

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, postale od elettronica, da spedirsi o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una comunicazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione deII’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

 

  1. curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  2. redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
  3. predisporre i regolamenti interni;
  4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  5. deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
  7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  8. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi

 

È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD o SSD nell’ambito della medesima FSN, Disciplina Sportiva Associata o EPS riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

 

Articolo 20

 

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di   un nuovo Consiglio.

 

 

 

Presidente

 

Articolo 21

 

 

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 20 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

 

Articolo 22

 

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci a Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

 

 

 

TITOLO VII

Scioglimento

 

Articolo 23

 

 

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea determina la destinazione del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione.

 

Articolo 24

 

Lo scioglimento dell’associazione può essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

 

 

Norma finale

Articolo 25

 

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice civile e le disposizioni di legge vigenti.